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STATUTO dell’Associazione passaggio per il cuore.

 

 

TITOLO I – COSTITUZIONE

Articolo 1) E’ costituita, nello spirito e rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e della legislazione vigente l’Associazione, culturale, sportivo dilettantistica denominata PASSAGGIO PER IL CUORE.

L’associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, ha finalità di carattere culturale, sociale, sportivo delittantistico, di ricerca etica e spirituale, regolata a norma del Titolo I Cap. III Art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2) Regolamenti: l’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

TITOLO 2 – SEDE

Articolo 3) L’Associazione Culturale ha sede in Tivoli (RM) in Via Scalpelli n. 52. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l’indirizzo della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune, senza che la modifica costituisca modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all’estero.

(Attualmente le sedi secondarie sono a Tivoli (RM) in viale Mazzini n. 39 e a Terni in via delle Arnolfe n. 2)

TITOLO 3 – SCOPO

Articolo 4) L’Associazione ha finalità di carattere culturale, sociale, sportivo dilettantistico, di ricerca etica e spirituale, per favorire nell’individuo la ricerca della consapevolezza attraverso la conoscenza di sé, il miglioramento delle relazioni umane e la salvaguardia dell’ambiente in cui vive.

L’Associazione si propone di favorire l’approfondimento socio-educativo attraverso corsi di formazione non formale, informale, extrascolastica, permanente e continua, trattamenti rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline bio naturali, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale, atte a promuovere lo sviluppo e la consapevolezza psico-corporea in tutte le età della vita; promuovere la costruzione di  uno stile vita rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni nel rispetto di se, degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente circostante; attuare lo studio, la diffusione e la pratica delle Discipline Bio Naturali, Discipline e Arti Olistiche e Orientali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reiki, Kinesiopatia, Pilates, Yoga, Shiatsu, Watsu, Ayurveda, Rifiessologia, Craniosacrale e le nuove discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da L. 4/2013.

L’Associazione promuove il confronto, lo scambio e l’interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini. Opera anche a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche e familiari. Essa ha lo scopo di promuovere, mediante un approccio filosofico, fisico ed attraverso la diffusione, lo studio e la conservazione del benessere proprio e dell’ambiente sociale e familiare, contribuendo così all’esistenza di una rete sociale e culturale finalizzata al miglioramento della qualità della vita. L’associazione si propone in funzione dei propri scopi sociali prevalenti di poter aderire ai sensi della Legge 383 del 07.12.2000 e da D.Lgs 460/97, dell’art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modificazioni, conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale e volontariato e sportivo dilettantistico.

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: – attività culturale: attività culturali di promozione sociale, sportivo dilettantistiche, formazione non formale e informale, seminari dedicati alla pratica e alle metodiche delle Discipline Bio Naturali, Discipline e arti Olistiche e Orientali e a titolo esemplificativo e non esaustivo, Yoga, Shiatsu, Riflessologia, Thai Chi, Watsu, Reiki, Craniosacrale, incontri, trattamenti e programmi per favorire il rilassamento e il recupero energetico;

– realizzare e promuovere convegni, incontri, conferenze, riunioni informative, proiezioni di documenti, manifestazioni, spettacoli, viaggi, concerti, eventi culturali ed incontri sociali al fine di diffondere ed ampliare la conoscenza della cultura di discipline, pratiche e tecniche naturali che incoraggino lo sviluppo e la crescita della persona in armonia con se stessi e con l’ambiente sociale, stimolando la capacità di scelte autonome e consapevoli atte a perseguire il proprio benessere;

attività sociale: realizzare e promuovere servizi di sostegno, seminari riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, docenti, studenti, lavoratori, professionisti; progetti per l’infanzia, la famiglia, i giovani e gli anziani. Counseling, mediazione familiare, coaching, prevenzione, informazione di natura non scientifica o medica, attraverso l’ascolto e l’assistenza di coloro che vivono particolari situazioni di disagio o chiunque voglia avvicinarsi ad un approccio filosofico naturale, nonché realizzare e promuovere progetti, iniziative e campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, scuole, circoli didattici e comunità, favorendo contatti, scambi e collaborazioni;

attività commerciale: Svolgimento di qualsiasi attività commerciale, mobiliare, immobiliare e finaziaria compresa l’assunzione di mutui e la concessione di garanzie anche ipotecarie inerenti a tale scopo, potrà infine assumere interessenze e/o partecipazioni in altre Società, Enti, Consorzi, Associazioni, e raggruppamenti di imprese il cui oggetto sia affine o complemetare al proprio. Le attività commerciali potranno essere svolte esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.

attività formativa: realizzare e promuovere corsi, stages, gruppi di studio, convegni, incontri, conferenze, dibattiti seminari, utili ai fini del raggiungimento degli scopi sociali di studio, ricerca, non scentifica o medica e la loro diffusione;

attività editoriale: promuovere e realizzare la pubblicazione di giornali, riviste, libri, pubblicazioni di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e materiali informativi inerenti lo scopo sociale.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative de stesse, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L’Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare:

– della collaborazione con gli Enti Locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche e private o Enti che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

– L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

– Aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali di natura diversa, aventi scopi affini, tali da favorire il raggiungimento degli scopi sociali, umanistici, scentifici e culturali dell’associazione stessa.

– Promuovere e favorire iniziative olistiche umanistiche, scentifiche e socio culturali e, quante altre ritenga opportune per il conseguimento degli scopi sociali, organizzando Convegni, Attività di Formazione, Incontri Aperti, Conferenze e Seminari di Studio.

– Concorrere a bandi, concorsi, progetti, programmi e sottoprogrammi di formazione professionale e/o aggiornamento di Enti pubblici, Enti privati, UE, e all’assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali, sociali e di ricerca.

– L’associazione può istituire un Comitato Tecnico Scientifico rappresentativo delle conoscenze, abilità e competenze che l’associazione intende valorizzare.

TITOLO 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 5) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– beni mobili e immobili che provengono dall’Associazione a qualsiasi titolo;

– donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;

– fondi di riserva rappresentanti dagli avanzi netti di gestione.

L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

– quote degli associati;

– contributi degli associati;

– contributi di enti ed organismi pubblici e privati;

– proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, concerti, ed altri eventi;

– entrate derivanti da attività commerciali marginali;

– rendite patrimoniali;

– da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale.

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall’associazione e sono ad essa intestati. I beni mobili e immobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato all’Associazione stessa.

Articolo 6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e per l’iscrizione annuale, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne delibera l’ammontare. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. In caso di dimissioni o decadenza le quote versate non saranno revocate né rimborsate. Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 5 – ASSOCIATI

Articolo 7) L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono far parte dell’Associazione, le persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che inoltre accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori. Sono soci Fondatori quelli che hanno scritto l’atto costitutivo. Sono soci Ordinari persone o enti che si impegano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea. I soci Onorari vengono ammessi a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo. Il socio onorario dovrà essersi distinto per aver contribuito in maniera determinante con la sua opera o il suo sostegno ideale ovvero economico all’attività ed alle finalità dell’associazione. I soci Sostenitori sono coloro che condividendone gli ideali, contribuiscono agli scopi e alle attività dell’Associazione oltre con la loro quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie. L’Associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti gli associati senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità. Tutti gli associati ammessi, aventi maggiore età, partecipano direttamente all’attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, ari sensi dell’art. 148, art. 4 del TUIR.

L’ammissione all’Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso all’assemblea.

L’Adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Articolo 8) Diritti e doveri degli associati.

  1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione
  2. a) se maggiorenni hanno diritto di voto e possono inoltre essere eletti alle cariche associative
  3. b) di partecipare in modo continuativo alla vita dell’Asscociazione e alle riunioni dell’Assemblea
  4. c) di recedere dall’organizzazione in qualsiasi momento
  5. d) di beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo in occasione di manifestazioni ed eventi vari promossi ed organizzati dall’Associazione
  6. e) di beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dall’associazione
  7. f) i soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per prestare la propria opera nella Associazione
  8. g) i soci devono versare nei termini la quota sociale
  9. h) i soci fondatori e i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Articolo 9) La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni;
  2. per decadenza e cioè la perdita accertata dal Consiglio Direttivo di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per esclusione deliberata dall’Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o che danneggino l’immagine dell’Associazion stessa;
  4. per morosità, in presenza di inadempienze agli obblighi di versamento della quota social e/o dei contributi straordinari.

TITOLO 6 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 10) Organi della Associazione sono :

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vice Presidente

5) Collegio Revisori o Revisore (solo se eletti).

TITOLO 7 – ASSEMBLEA

Articolo 11) L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea può essere convovata anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all’Estero.

Articolo 12) L’Assemblea può essere ordinaria e o straordinaria. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a cura del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori o Revisore se eletti.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta e/o a mezzo e-mail o qualunque altro sistema di comunicazione messo a disposizione dalla tecnologia, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno. L’assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.

Articolo 13) Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un solo voto. All’Assemblea ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante mandato scritto con indicazione del socio delegante; ogni socio non potrà avere che un solo mandato.

Articolo 14) L’Assemblea delibera con voto palese e la maggioranza semplice (50% [cinquanta per cento] + 1 [uno] dei presenti) ma per deliberare relative modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti.

Articolo 15) l’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Articolo 16) I lavori dell’Assemblea sono coordinati dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza; da un socio nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea designa uno dei presenti a fungere da segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Articolo 17) Ad ogni adunanza verrà steso a cura del segretario dell’Assemblea, l’apposito verbale; che sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario sarà conservato e trascritto sul libro dei verbali dell’Assemblea. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Articolo 18) L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione al quale spetta ogni decisione finale, in particolare l’Assemblea:

  1. a) elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
  2. b) esprime pareri e suggerimenti sull’indirizzo generale dell’attività svolta o da svolgere e delibera su indicazione del Consiglio Direttivo la nomina di un Comitato Scientifico e Tecnico per consulenze specifiche, che può essere costituito da persone esterne all’Associazione;
  3. c) delibera su tutto quanto ad essa viene sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente :

– sulle modifiche statutarie;

– sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;

– sul rendiconto economico-finanziario dell’annata pretendente;

– sul preventivo economico e gestionale;

– sull’esclusione degli associati;

– e su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo19) L’Assemblea Generale Ordinaria potrà eleggere tra i soci tre sindaci revisori. I Sindaci Revisori eserciteranno il controllo sulla contabilità sociale: verificheranno le situazioni di cassa, rivedono i bilanci e ne riferiscono i risultati all’Assemblea Generale Ordinaria; essi possono, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, convocare l’Assemblea dei soci, qualora riscontrino delle irregolarità nella gestione sociale.

TITOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Articolo 21) I1 Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri  che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 22) Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, la loro sostituzione avverrà con i primi candidati non eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare uno o più soci per sostituire i consiglieri mancanti. Tale nomina sarà portata a ratifica dall’Assemblea nella prima riunione della stessa.

Articolo 23) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e un Segretario, fissandone per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti e la responsabilità. Tutte le suddette cariche compresa quella del Presidente durano in carica quanto dura in carica il Consiglio, e sono tutte onorarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Articolo 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richieda almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. a) dare attuazione alle delibere dell’Assemblea sulle materie di cui l’articolo 18;
  2. b) predisporre i documenti economico-finanziari di previsione e consuntivi;
  3. c) elaborare i programmi di attività avvalendosi dell’eventuale consulenza del Comitato Scientifico e Tecnico;
  4. d) deliberare sulla ammissione e sul recesso dei soci;
  5. e) compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell’Associazione nei limiti delle direttive generali decise dall’assemblea. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di quest’ultimo da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

TITOLO 9 – IL PRESIDENTE

Articolo 25) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione e come tale: I. a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

  1. b) firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l’Associazione;
  2. c) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste;
  3. d) dirige e coordina l’esecuzione delle decisioni prese;
  4. e) ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell’Associazione l’esecuzione di vari adempimenti.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente ovvero in assenza o impedimento di quest’ultimo la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

TITOLO 10 – BILANCIO ED UTILI

Articolo 26) L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

TITOLO 11 – SCIOGLIMENTO

Articolo 27) Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere attuato:

  1. a) se l’assemblea ne delibera lo scioglimento;
  2. b) se il numero dei componenti dovesse scendere al di sotto di quel minimo previsto per il suo funzionamento;
  3. c) se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi di tutti gli aderenti. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’art 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO 12 – NORME FINALI

Articolo 28) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo statuto e dai regolamenti a cui l’Associazione è affiliata ed in via residuale, le norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

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